Viaggi venatori in Sardegna, richiesti maggiori controlli – Ars Venandi

Viaggi venatori in Sardegna, richiesti maggiori controlli

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Viaggi venatori in Sardegna, richiesti maggiori controlli

POLMAREALL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE                  – CAGLIARI –

ALLA Direzione Generale Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale       -CAGLIARI –

ALLA  Questura di Cagliari

” ”         Questura di Sassari

” ”         Questura di Nuoro

” ”         Questura di Oristano

ALLA POLIZIA DI FRONTIERA DI:

-CAGLIARI

-OLBIA (OT) 

-ALGHERO (SS)

E Agli Uffici con attribuzioni di Polizia di Frontiera di:

-TORTOLI’ (NU)

-PORTO TORRES (SS)

ALL’ Autorità Marittima Cagliari, Olbia (SS), Porto Torres (SS) Tortolì (NU)

e per conoscenza

ALL’Ispettorato dipartimentale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale Tempio Pausania (SS)

ALL’ Ispettorato dipartimentale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale       Sassari

ALL’Ispettorato dipartimentale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale           Lanusei(NU)

ALL’Ispettorato dipartimentale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale                     Oristano

ALL’Ispettorato dipartimentale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale                      Cagliari 

Oggetto:richiesta intensificazioni controlli in porti e aeroporti Sardi, riguardo prelievi effettuati in modalità non consentita, da cacciatori sprovvisti di tesserino regionale, e relativo trasporto non autorizzato di selvaggina dalla Sardegna alla penisola, in base alle Legge Regionale della Regione Autonoma della Sardegna nr. 23/98;

Richiesta intensificazione controlli nei porti Sardi riguardo al presumibile transito di armi da caccia verso la Sardegna e ritorno, senza la dovuta dichiarazione di trasporto alle Compagnie Marittime.

Il sottoscritto Fresi Andrea di Tempio “SS.”, qui di seguito, vengo a richiedere alle autorità competenti, quali voi siete, di intensificare i controlli in porti e aeroporti regionali relativi ai prelievi e conseguenti esportazioni di selvaggina, specialmente quella autoctona Sarda.

La predetta selvaggina infatti viene prelevata in zone libere, da cacciatori sprovvisti di requisiti necessari (Tesserino Venatorio Regionale) per lo svolgimento della stessa.

Tale iniziativa nasce dalla consapevolezza che la selvaggina autoctona sia ora più che mai da salvaguardare e pertanto tutelarne gli eccessivi prelievi, ed altresì ritengo rientri in una oggettiva tutela ambientale.

Si richiamano i punti salienti che consentono al titolare di porto d’armi ma sprovvisto del Tesserino Regionale, di accedere alle Aziende Agrifaunistiche (AATV) a Zone Addestramento Cani (ZAC)presenti nel territorio Sardo, dove può essere abbattuta selvaggina ivi prodotta o in giornate aperte alla caccia la sola selvaggina migratoria.

Cosi facendo però il cacciatore sprovvisto dei requisiti per l’esercizio dell’attività venatoria nella Regione Sardegna, (vedi testimonianza sotto evidenziata) accedono sia alle AATV che a territori liberi, prelevando oltretutto le specie migratorie.

Tale attività, ormai a conoscenza nel mondo venatorio Sardo, ha raggiunto livelli esagerati non più accettabili dal punto di vista legale e sostanziale.

SPECIE AUTOCTONA nobile e stanziale :

Lepre Sarda (Lepus capensis mediterraneus) inserita all’allegato III della Convenzione di Berna come specie rara; 

Pernice Sarda (Alectoris Barbara) inserita all’allegato III della Convenzione di Berna come specie rara. 

Ad oggi queste due specie sono oggetto di tutela da parte dello Stato e della Regione Sardegna, e il prelievo da parte di persone non autorizzate di selvaggina non consente agli organi preposti al controllo, di stilare un quantitativo esaustivo nel numero totale di capi abbattuti annualmente che consentono poi di programmare i prelievi per l’anno successivo.

Certi che per la prossima stagione venatoria, il vostro intervento sia costante e fattivo, sia dal punto di vista repressivo che preventivo, porgiamo i nostri più distinti ossequi.

Andrea Fresi, nato a Tempio Pausania il 12/07/1963, residente in via Enrico Costa 26

Tempio Pausania (SS.) tel. 333-7465374

RIFERIMENTI NORMATIVI

Così copiato e incollato da normativa regionale vigente:

Legge Regionale della Regione Autonoma della Sardegna nr. 23 del 29 luglio 1998

Art. 11) – E’ vietata l’esportazione della pernice sarda (Alectoris barbara), del cinghiale (Sus scrofa meridionalis) e della lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) dal territorio della Sardegna. Solo i cacciatori muniti di regolare porto d’arma per uso di caccia e in possesso dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 2 del presente Decreto, che si recano fuori del territorio della Sardegna, possono portare un numero di capi di selvaggina non superiore a quello consentito per una giornata (carniere giornaliero) in ossequio al precedente art. 8 e all’allegato 2.

Non può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito nel comma precedente.

In oltre in base alle recenti ordinanze relative alla PSA (Peste Suina Africana) come sottolineato anche nel calendario venatorio 2012/2013, è vietata l’esportazione di animali o parti di esse di specie suina e di conseguenza del cinghiale (sus scrofa) senza la prevista certificazione sanitaria.

Si presume poi che molti dei cacciatori provenienti da oltre mare, all’atto di imbarcasi sulle navi di linea dirette in Sardegna, non ottemperino a quanto previsto dalle norme di cui sotto per il trasporto di armi e munizioni sulle navi non comunicandolo al comandante.

RIFERIMENTI NORMATIVI  presumibilmente violati:

Regolamento per l’ esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328. che all’articolo 384 recita: 

“Art. 384 – Consegna di armi e di munizioni da parte dei passeggeri

1. I passeggeri, all’ atto dell’ imbarco, devono consegnare al comandante della nave, che provvede a custodirle fino al momento dello sbarco, le armi e le munizioni in loropossesso.

2. Il ritiro delle armi o munizioni nei confronti di coloro che le detengono a causa del loro ufficio o servizio è ammesso solo per gravi ed accertate ragioni da indicarsi con apposita dichiarazione all’ atto del ritiro.

Art. 1174 – Inosservanza di norme di polizia

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 .

Se l’inosservanza riguarda un provvedimento dell’autorità in materia di circolazione nell’ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,00 a a euro 309,00 (28). (29)Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall’articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 (30).

In merito a quanto sopra enunciato, nella rivista on-line “ars venandi sardegna” recentemente è comparso un articolo legato a questo problema, ritengo pertanto di doverlo evidenziare come testimonianza del fatto ivi enunciato.

LINK:

https://www.arsvenandi.net/caccia/riflessioni-sui-viaggi-di-caccia-in-sardegna

 

***Così riceviamo e così pubblichiamo***

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